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BO-LAND OF THE LIVING DEAD: Sentenza Paolini: il terzo potere (dei giudici) bacchetta il quinto potere (della tv)
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BO-LAND OF THE LIVING DEAD

pubblicato il May 25, 11:45 AM
Sentenza Paolini: il terzo potere (dei giudici) bacchetta il quinto potere (della tv)

COMUNICATO STAMPA

SENTENZA PAOLINI: IL TERZO POTERE BACCHETTA IL QUINTO POTERE
(DELLA TV)
LA RAI, IN UN MONOPOLIO DI FATTO DEI MEDIA MEN, NON GARANTISCE IL LIBERO E
DEMOCRATICO ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI ALLA CREAZIONE DEI SUOI PALINSESTI

Il giudice Gennaro Francione, già noto come autore della sentenza
anticopyright (assolse 4 venditori extracomunitari di cd contraffatti per stato di necessità (fame) prendendo a spunto la diffusione libera dell’arte e cultura in Internet con Napster), ha emesso in data 13 aprile 2007 sentenza di assoluzione di Gabriele Paolini, noto inquinatore televisivo, incriminato per aver disturbato 4 collegamenti esterni in diretta del TG RAI.
Il giudice di Roma, accogliendo le tesi del P. M. Gianluca Mazzei, ha affermato che Paolini è scriminato perché i fatti sono stati commessi in presenza di una causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 c. p., per aver legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (articoli 2, 3 e 21 della Costituzione).
Paolini avrebbe operato, dunque, come giornalista libero e disancorato, manifestando un sacrosanto diritto di critica verso un noto giornalista televisivo e verso i parlamentari, ma soprattutto agendo in nome dell’invocato diritto che ogni cittadino ha di parlare e manifestarsi usando il media televisivo. A far da maestro è ancora Internet dove chiunque può fare il suo giornale e dire la sua come nel caso dei siti Web 2.0 che si rivolgono a ogni utente, in modo che possa essere lui stesso creatore e
popolatore del sito.
Il giudice sottolinea che il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini “perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto)”.
La sentenza, assai raffinata e dotta (con richiami quanto alle incursioni di Paolini ai giullari medievali, ai futuristi, ai situazionisti, a Andy Warhol, a Guy Debord), ricorda anche i moniti ai media televisivi rivolti dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi la quale, nel “Documento di indirizzo sul pluralismo (1997), evidenzia la necessità di garantire ai cittadini un’informazione non solo passiva a 360°, ma anche
attiva contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi.
Ciò è tanto più vero per la RAI che è televisione del popolo il quale paga un canone e ha un “diritto reale di accesso che si esprime soprattutto come diritto a non essere esclusi dall’informazione attiva”.
La nuova sentenza è stata già ribattezzata, in linea con quella
anticopyright, sentenza della tv-sferica, sottolineando che la RAI ha ancora struttura burocratico-piramidale e non sferica come richiesto dalla Commissione di vigilanza, il che crea monopolio e accentramento di poteri in mano a pochi media men, con esclusione delle masse dalla gran torta televisiva.
Gongoleranno gli artisti, gli intellettuali, i giornalisti, i professori,
gli opinionisti etc. immotivatamente esclusi dal tubo catodico dei media forti, improntato alla visibilità reiterata e martellante delle solite poche facce, a scapito di una megarotazione delle intelligenze, questa sì realmente democratica e conforme a Costituzione.
Ed è così che grazie a questa sentenza l’heckler Paolini diventa un Robin Hood massmediale, espressione del cittadino illegittimamente escluso dal Quinto Potere.

Firmato

GIGI TRILEMMA

La sentenza è stata pubblicata da STUDIO CELENTANO il 21 maggio 2007 in
“Giudice anticopyright assolve Paolini”

http://studiocelentano.it/a.asp?id=1070

Per il full text del provvedimento clicca su

http://studiocelentano.it/contents/210507.pdf